COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA CECOLINI F.C. avverso sanzioni merit

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. VILLA CECOLINI F.C. avverso sanzioni merito gara Villa Fastigi – Villa Ceccolini, del 14.2.2010 – Coppa Marche Terza Categoria Pesaro - Com. Uff. n. 64 del 19.2.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, “in riferimento alla sospensione a tempo indeterminato del capitano dell’A.S.D. Villa Ceccolini F.C., Martelloni Matteo, poiché è stato identificato colui che ha colpito l’arbitro al termine della gara”, annullava detto provvedimento ed infliggeva al sig. Biondi Francesco, dirigente non in lista, per i medesimi fatti, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2011.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Villa Ceccolini F.C., contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata, ritenuta comunque eccessiva in rapporto ai fatti ascritti al proprio tesserato; in ogni caso, da scontare in Coppa Marche, ove maturata.

  A dire della reclamante:

-  il Biondi sarebbe intervenuto al solo fine di proteggere l’arbitro dalla contestazione dei tifosi presenti, i quali, a seguito dell’apertura del cancello, avevano libero accesso al campo di gioco;

-  nessuno di questi si permise di alzare le mani verso l’arbitro;

-  il Biondi colpì il direttore di gara in maniera del tutto involontaria, probabilmente per corrergli accanto e comunque al solo fine di proteggerlo, inciampando con la mano sul fianco dell’arbitro o toccandolo di proposito per accelerarne il rientro nello spogliatoio a lui riservato;

-  se il Biondi non fosse intervenuto, i tifosi avrebbero veramente colpito l’arbitro;

-  ai Carabinieri intervenuti, lo stesso direttore di gara riferiva di non essere stato mai colpito, ma di avere avuto solo un po’ di paura.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che a fine gara, mentre stava portandosi verso gli spogliatoi, all’altezza della bandierina del calcio d’angolo, fu accerchiato dalla generalità dei calciatori della squadra ospitata. Uno di essi, approfittando della mischia, lo colpì con un pugno al fianco sinistro, provocandogli momentaneo dolore. Riferiva di non essere riuscito ad identificarlo, ma escludeva, con assoluta certezza, che a colpirlo fosse stato un dirigente, in quanto nessuno di essi era nelle sue vicinanze al momento del fatto.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; rilevato, alla luce dell’espletata istruttoria, che l’atto di violenza subito dall’arbitro è stato certamente posto in essere da un calciatore della squadra dell’odierna reclamante;ritenuto, pertanto, di dover annullare la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Biondi Francesco, certamente non colpevole dei fatti per i quali è stato sanzionato.

P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Villa Ceccolini F.C., per l’effetto annullando la sanzione dell’inibizione applicata al dirigente Biondi Francesco.

  Ordina restituirsi tassa reclamo.

  Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le iniziative di competenza.

  Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

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