COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. SANGIORGESE avverso sanzioni merito gara Sangi
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. SANGIORGESE avverso sanzioni merito gara Sangiorgese – Archetti, del 21.2.2010 – Campionato Provinciale Giovanissimi, girone “A” – Com. Uff. n. 59 del 24.2.2010 della Delegazione Provinciale di Fermo.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Al Khazaal Alessandro, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara tenuto a fine partita nello spogliatoio dell’arbitro”.
Lo stesso Giudicante infliggeva al sig. Curzi Alberto, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 16 marzo 2010.
Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l‘U.S. Sangiorgese chiedendo l’annullamento delle sanzioni impugnate.
In particolare, a dire della reclamante, il proprio giovane calciatore non avrebbe in nessun modo insultato o procurato fastidi all’ufficiale di gara.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, al termine dell’incontro, mentre stava facendo la doccia, il calciatore Al Khazaal entrò nello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara, posizionò un grosso bidone davanti alla porta della doccia ed un altro per tenere l’ingresso aperto. Non fu detto calciatore a tentare o meglio a simulare il furto del suo borsone.
LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione dell’inibizione fino al 16 marzo 2010 inflitta al dirigente Curzi in quanto inferiore al minimo e quindi non impugnabile ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva;ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Al Khazaal debba essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale. P.Q.M.sul gravame come innanzi proposto dall’U.S. Sangiorgese, così decide:
- lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Curzi Alberto in quanto non impugnabile ex art. 45, 3° comma, lett. b) Cgs;
- lo accoglie per la sanzione inflitta al calciatore Al Khazaal Alessandro, per l’effetto riducendola a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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