COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE ELEONORI MARCO E DELLA POLISPORTIVA COLBUCCARO A.S.D.

  Con provvedimento del 4 febbraio 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione:

-  il sig. Eleonori Marco, calciatore dilettante della Polisportiva Colbuccaro A.S.D., per rispondere della violazione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale ed all’art. 15, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver proposto atto di citazione avanti la giustizia ordinaria nei confronti dell’arbitro Matteo Orsolini, senza aver preventivamente adito ed esaurito tutti i gradi previsti dalla Giustizia Federale;

-  la Polisportiva Colbuccaro A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, per la condotta ascritta al proprio tesserato.

  Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che il calciatore Eleonori Marco, in data 3 settembre 2009, nonostante la mancata concessione della deroga federale di cui all’art. 30 dello Statuto, aveva proposto atto di citazione avanti al Giudice di pace di Macerata contro l’arbitro Matteo Orsolini per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito, a dire dell’attore, della falsità delle dichiarazioni rese da quest’ultimo nel referto arbitrale della gara Polisportiva Colbuccaro A.S.D. – A.S.D. San Claudio, del 7 febbraio 2009, da lui diretta.

  Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, il sig. Eleonori Marco, tramite il proprio legale, faceva pervenire: a) la dichiarazione sottoscritta dall’effettivo responsabile dei fatti dall’arbitro viceversa ascritti all’Eleonori, b) la dichiarazione sottoscritta da 18 calciatori attestante che l’Eleonori al momento dei fatti era altrove, c) una memoria difensiva a mezzo della quale deduceva:

-  di essere stato costretto, stante la mancata tutela da parte degli Organi federali, ad adire l’autorità giudiziaria ordinaria al fine di conseguire una decisione attestante l’infedeltà contenuta nel referto dell’arbitro Matteo Orsolini onde poter ottenere dagli Organi di giustizia sportiva la revocazione del provvedimento sanzionatorio;

-  non sussistere la violazione della clausola compromissoria per l’inammissibilità e/o improponibilità, per difetto di giurisdizione, dell’azione proposta dall’Eleonori, secondo l’interpretazione accettata dalla stessa Procura federale.

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., il sig. Eleonori Marco, assistito da legale di fiducia, ed il sig. Pieroni Flavio, presidente e legale rappresentante dell’ A.S.D. Polisportiva Colbuccaro. 

  Il rappresentante della Procura Federale, ritenuta raggiunta la prova degli addebiti contestati, ribadendone la validità e la fondatezza, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna alla sanzione della squalifica di mesi sei per il tesserato e della penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, per la Società.

  Il difensore dell’Eleonori, dopo aver ulteriormente illustrato i motivi di difesa, formulava richiesta di assoluzione per il proprio assistito.

  Il presidente Pieroni chiedeva il proscioglimento per la propria Società incolpevole per fatti che non aveva e non avrebbe potuto impedire.

  Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.

Motivi della decisione

  La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e dei deferiti, ritiene il comportamento del calciatore Eleonori Marco censurabile.

  Il deferimento in esame deve essere deciso alla luce del dettato di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, il quale avvince tutti i tesserati non solo all’obbligo di osservanza in genere della vigente normativa, ma, in particolare, ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti emessi dall’organizzazione calcistica nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

  La Federazione infatti è e deve essere sovrana nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze, sia pure nel rispetto della sovranità primaria dello Stato. La necessità di evitare contrasti di decisioni provocati da una azione volontaria di un appartenente alla Federazione spiega per quale ragione la norma statutaria abbia imposto il vincolo di giustizia.

  Ogni violazione od elusione del relativo obbligo è disciplinarmente sanzionata a norma dell’art. 15 del Codice di giustizia sportiva.

  Orbene, per l’operatività della cosiddetta clausola compromissoria, occorre da un lato che le controversie che si vogliono dirimere siano riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, nelle sue connotazioni tecniche, disciplinari ed economiche; dall’altro, che esista un organismo federale avente giurisdizione sulle controversie stesse.

  Non v’è dubbio che i fatti di cui alla citazione in esame siano connessi all’attività sportiva in quanto conseguenti alla gara e quindi che la materia ricada nella giurisdizione federale.

  In conclusione, la Commissione ritiene la sussistenza della condotta antiregolamentare posta in essere dal tesserato deferito, per avere violato la clausola compromissoria, avendo presentato atto di citazione avanti il Giudice di pace di Macerata, nei confronti di altro tesserato, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, negata dalla F.I.G.C., con nota del 2 luglio 2009, in quanto non erano state ravvisate le gravi ragioni d’opportunità per la concessione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 30, comma 4 dello Statuto Federale.

  La Commissione ritiene che della violazione contestata debba rispondere solamente l’Eleonori, atteso che l’attività in argomento da questi posta in essere deve ricomprendersi esclusivamente nell’ambito della sua sfera soggettiva e personale, esclusa quindi dall’attività connessa al rapporto organico con la Società.

  Va escluso pertanto ogni coinvolgimento della Polisportiva Colbuccaro A.S.D. nella materiale causalità dei fatti in esame, non essendo in alcun modo riferibili alla stessa i fatti imputati al proprio tesserato.

P.Q.M.

la Commissione, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, delibera:

-  di applicare al calciatore Eleonori Marco la sanzione della squalifica di mesi sei;

-  di prosciogliere la Polisportiva Colbuccaro A.S.D. dagli addebiti contestati.

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