COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SI

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. ALEXANDER PIZARRO MADRON (o MADRONAL), VINCENZO PAOLETTI, ROBERTO LUCIANI ED U.S. ACLI C5.

  Con provvedimento del 10 agosto 2009, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

-  il calciatore Alexander Pizarro Madron (o Madronal) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 10 del Cgs per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato, nella stagione sportiva 2008/2009, nr. sei gare nelle file dell’U.S. Acli C5, senza averne titolo perché non ancora tesserato per la suddetta Società;

-  il sig. Vincenzo Paoletti, dirigente accompagnatore dell’U.S. Acli C5, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 10 del Cgs, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nr. cinque distinte di gara, nelle quali dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Alexander Pizarro Madron non fosse tesserato per la Società e non ne avesse titolo;

-  il sig. Roberto Luciani, dirigente accompagnatore dell’U.S. Acli C5, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 10 del Cgs, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nr. una distinta di gara, nella quale dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Alexander Pizarro Madron non fosse tesserato per la Società e non ne avesse titolo;

-  l’U.S. Acli C5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati o ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, Cgs.   

  Con nota del 7 settembre 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 17,30 del giorno 28 settembre 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie, istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e nessuno per le parti deferite.

  La Commissione, con provvedimento pubblicato in data 30 settembre 2009 sul Com. Uff. nr. 39 del Comitato Regionale Marche, disponeva la rinnovazione, da parte della Procura Federale, della notifica dell’atto di contestazione degli addebiti ai deferiti.

  Con nota del 10 dicembre 2009, la Procura Federale precisava e documentava quanto di competenza.

  Con nota del 9 febbraio 2010 questa Commissione disponeva l’ulteriore rituale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna udienza.

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e nessuno per le parti deferite.

  Il rappresentante della Procura Federale ribadiva tutte le contestazioni mosse e concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanne come da verbale di udienza.

  Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.

LA COMMISSIONE

·  letti gli atti del procedimento;

·  ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.;

·  ritenute integrate le fattispecie di responsabilità del calciatore e dei dirigenti, previste dalle norme Federali, per l’indebito utilizzo del ridetto giocatore nelle gare di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente;

·  ritenuta provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la condotta dei tesserati in oggetto costituisce violazione a quei principi di lealtà, probità e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;

·  ritenuto che a tale declaratorie consegue la responsabilità oggettiva della Società di loro appartenenza;

·  considerato che per la violazione del richiamato art. 1, comma 1, del C.g.s. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito per le società dall’art. 18 del C.g.s e per i tesserati dall’art. 19 del C.g.s.;

·  ritenuto di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda e della penalizzazione di punti in classifica di cui al citato art. 18 C.g.s., stante l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto, tenuto conto delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato, ma tenuto conto altresì della non particolare gravità dell’elemento soggettivo che sembra emergere dai comportamenti dei deferiti e che le violazioni risalgono alla stagione sportiva scorsa;

·  rilevato che, dall’effettuato controllo presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, l’U.S. Acli C5 è attualmente non attiva, ma che, a tutt’oggi, alla stessa non è stata revocata l’affiliazione ed è pertanto sanzionabile;

·  visti gli artt. 1, 4, 10, 17, 18 e 19 del Codice di giustizia sportiva.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni:

a)  squalifica per mesi quattro al calciatore Pizarro Madron (o Madronal) Alexander;

b)  inibizione per mesi due al sig. Paoletti Vincenzo;

c)  inibizione per mesi uno al sig. Luciani Roberto;

d)  penalizzazione di tre punti nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in cui dovesse riprendere l’attività e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) all’U.S. Acli C5.

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