COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ter
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60
del 11 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei giocatori
BOSCARO Gabriele, tesserato all’epoca dei fatti per la U.S.D.
Monferrato ed ora per la USD Novese, D’AURIA Manuel, tesserato
all’epoca dei fatti per la U.S.D. Monferrato ed ora per la U.S.
Suardese, RACCONE Emanuele, tesserato all’epoca dei fatti per
la U.S.D. Monferrato ed ora per la Derthona F.B.C. 1908 S.r.l.,
RONZAT Alessandro, tesserato all’epoca dei fatti per la U.S.D.
Monferrato ed ora per U.S.D. Libarna, ROSSI Luca tesserato
all’epoca dei fatti per la U.S.D. Monferrato ed ora per U.S.D.
Libarna, STRAFACI Domenico, tesserato all’epoca dei fatti per la
U.S.D. Monferrato ed ora per U.S.D. Libarna, per la violazione
dell’art.1, comma 1 C.G.S.
Con atto del 18 gennaio 2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione i giocatori BOSCARO Gabriele, D’AURIA Manuel, RACCONE Emanule,
RONZAT Alessandro, ROSSI Luca e STRAFACI Domenico, per la violazione dell’art.1,
comma 1 C.G.S. in quanto, quali tesserati per la U.S.D. Monferrato, si rifiutavano di
partecipare alle gare relative al girone Play Off del Campionato promozione contro la
Ovada Calcio (gare del 21 e 27 giugno 2009) e non si presentavano in campo,
nonostante regolare convocazione, con ciò contravvenendo ai doveri di lealtà, correttezza
e probità.
All’udienza del 5 febbraio 2010, all’uopo rinviata quella dell’8 gennaio 2010 per legittimo
impedimento dell’avv. Ezio Ponassi, difensore di RONZAT, ROSSI e STRAFACI, avanti
questa Commissione comparivano l’avv. Mario Carpenteri, in rappresentanza della
Procura Federale, l’avv. Ezio Ponassi ed i giocatori deferiti BOSCARO, D’AURIA,
RACCONE, RONZAT e ROSSI.
Non compariva STRAFACI benché ritualmente citato.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva per ciascun giocatore deferito
la sanzione della squalifica per mesi tre.
Venivano quindi sentiti tutti i giocatori presenti.
Il difensore concludeva nell’interesse di tutti i soggetti deferiti chiedendone il
proscioglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di fatti incontrovertibili ammessi da tutte le parti protagoniste di questa triste
vicenda.
Tutte le persone sentite dalla Procura Federale hanno confermato i fatti così come
descritti nell’atto di deferimento.
I giocatori deferiti hanno confermato di non avere voluto giocare le gare in questione
spiegando le ragioni di tale decisione.
Tutto troverebbe causa nelle tensioni sorte a fine stagione fra i giocatori in questione (ed
altri due che però hanno poi partecipato alla seconda delle due gare) ed il presidente del
Monferrato, Silvano Ranaldo. Le tensioni sarebbero sorte, a dire dei medesimi, a seguito
del fatto che il Presidente avrebbe fatto intendere loro che non era per nulla interessato
alla vicenda Play Off e che anzi non era stato lui a chiedere tale risultato alla squadra,
con ciò volendo forse giustificare il ritardo nel pagamento dei rimborsi spese pattuiti e di
quelli conseguenti al prolungamento della stagione. Avrebbe quindi accompagnato tale
pensiero con i fatti, disinteressandosi via via delle vicende sportive della squadra e non
essendo più presente come prima. Avrebbe anzi alimentato continue tensioni con i
deferiti fino ad escluderli da una riunione sulla questione rimborsi, tenuta invece con tutto
il resto della squadra, dicendo frasi del tipo “parlo solo con i giocatori del Monferrato”
riferendosi alla situazione tesseramento dei medesimi. Essi hanno poi riferito di episodi
specifici e personali (irrilevanti ai fini che qui interessano) sui quali la Procura Federale
potrà fare le valutazioni che più ritiene opportune.
Le spiegazioni fornite da tutti i giocatori deferiti, ancorchè in modo omogeneo e lineare
(solo il BOSCARO ha addotto anche ragioni familiari per il suo comportamento), ove
fondate su fatti provati, non sono comunque tali da scriminare la illiceità delle condotte
contestate, ma a tutto concedere potrebbero rilevare ai fini della attenuazione della loro
responsabilità.
Effettivamente il contesto in cui sono maturate le decisioni dei giocatori non è certo
edificante per alcuno dei protagonisti di quella che si è definita poco sopra una triste
vicenda.
Ecco perché le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono eccessive in quanto
non tengono conto del fatto che, a prescindere dalla sussistenza o meno dei
comportamenti che i deferiti contestano al Presidente della loro società all’epoca dei fatti,
la decisione presa dai giocatori è stata comunque adottata in un clima di tensioni ed
esasperazioni del quale i giocatori in questione non sono gli unici responsabili.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, ritenuta provata la responsabilità dei soggetti deferiti,
applica a BOSCARO Gabriele, D’AURIA Manuel, RACCONE Emanule, RONZAT
Alessandro, ROSSI Luca e STRAFACI Domenico, la sanzione della squalifica per mesi
due.