COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
Gara: POL. DE GREGORIO A.S.D. - A.S.D. JUVENTUS S. GIROLAMO - dell’ 8 Febbraio 2010
(Reclamo della società A.S.D. JUVENTUS S. GIROLAMO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice
Sportivo Territoriale avverso la società ed il Sig. BENEDETTO GERARDO, di cui alla delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n° 38 del 18 Febbraio 2010 della Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
premesso e considerato
- che con il reclamo in epigrafe l’A.S.D. Juventus San Girolamo ha chiesto – testualmente - “di poter
revocare i provvedimenti irrogati all’allenatore Benedetto Gerardo e la relativa ammenda di € 500,00”,
prestando acquiescenza alle altre decisioni assunte dal primo Giudice nei confronti del sig. De Mola
Domenico e De Noia Vito Antonio;
- che nessuna delle circostanze addotte dalla reclamante ha trovato riscontro nel corso dell’istruttoria
espletata;
- che, infatti, il direttore di gara ha confermato quanto riportato sul referto relativamente al comportamento
tenuto dal sig. Benedetto Gerardo chiarendo, altresì, che i dirigenti della reclamante non si sono prodigati
per proteggerne l’incolumità;
- che ai fini del reclamo è irrilevante la posizione del dirigente della Società controinteressata, De Gregorio
Ottavio, il quale – come da accertamenti - si è comunque limitato a svolgere il compito di Forza Pubblica
Sostitutiva;
- che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale sono congrue rispetto ai fatti accertati e la loro
motivazione appare immuni da vizi logici;
tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
- rigettarsi il reclamo per le motivazioni di cui in narrativa e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul
conto della società istante.