COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
Gara: A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA - U.S. S. VITO del 21 Gennaio 2010 (Reclamo della società U.S. S.
VITO per la riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n° 31 dell’ 11 Febbraio 2010 della Delegazione Provinciale di Brindisi).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
premesso e considerato
- che a termini dell’art. 63 delle NOIF e del paragrafo 8.6 del C.U. C.R. Puglia n. 1/2009 per l’attività del
S.G.S., il Sig. Saponaro Giuseppe può svolgere le funzioni di assistente dell’arbitro in qualità di tesserato
per la società TAF Ceglie;
- che a nulla rileva la sua età anagrafica, perché il Saponaro non è stato riportato in distinta nella parte
dedicata ai calciatori (titolari e riserve) occupata da altri 18 nominativi, sicché le sue mansioni sono
inequivoche non potendo venire utilizzato che come assistente dell’Arbitro;
- che, pertanto, la decisione del Giudice di prime cure merita di essere confermata;
tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
1) rigettarsi il reclamo in epigrafe indicato;
2) per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della società U.S. SAN VITO.