COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Gara: AD. POL. SAN GERARDO - A.S.D. ACCADEMIA BARIPOINT TRANI del 14 Febbraio 2010

(Reclamo della società AD. POL. SAN GERARDO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice

Sportivo a carico della stessa calciatore (ammenda di € 1.500,00), di cui alla delibera pubblicata sul

Comunicato Ufficiale n° 43 del 18 Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

premesso e considerato

-  che i dirigenti della società Pol. San Gerardo si sono prontamente adoperati per riportare la calma tra i

propri calciatori, così come chiarito dal direttore di gara nel supplemento di rapporto reso dinanzi a questa

Commissione;

-  che la sanzione è, comunque, abnorme rispetto a fatti riconducibili alla responsabilità “oggettiva” della

reclamante;

tutto ciò premesso e considerato, in parziale accoglimento del gravame,

DELIBERA

1) ridursi € 500,00 l’ammenda comminata dal Giudice di prime cure alla società AD. POL. SAN GERARDO;

2) non addebitarsi alcuna atteso l’esito del reclamo.

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