COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LULESE (Campionato di 1^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 11 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. LULESE (Campionato di 1^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 36 del 04.03.2010.

Gara Fanum Orosei / Lulese del 28.02.010.

La reclamante chiede sia cancellata o ridotta l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.2010, inflitta al dirigente Sedda Francesco perché ritenuto responsabile di essere entrato nel terreno di gioco, di essersi avvicinato all’arbitro, di averlo colpito con un cappellino e, successivamente di averlo preso per il colletto della divisa e quindi strattonato.

Sostiene la società Lulese che il proprio dirigente ha si tentato di entrare nel terreno di gioco ma solo con l’intento di soccorrere un giocatore infortunato a terra e ancora dolorante.

Il Presidente Francesco Sedda veniva allontanato dal campo per proteste senza però aver nessun contatto diretto e ravvicinato con l’arbitro.

La Commissione, accertato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti, rileva che da un rapporto arbitrale tanto preciso quanto puntuale nel riportare i fatti per cui si procede, si evince chiaramente che il dirigente Sedda è entrato sul terreno di gioco, ha colpito sul petto l’arbitro con il cappellino e, successivamente, ha afferrato il colletto della divisa dell’arbitro strattonandolo ripetutamente.

Tale ricostruzione dei fatti non può essere assolutamente disattesa e per così come riportata eppertanto sono inaccettabili le allegazioni della reclamante volte esclusivamente ad una negazione dei fatti più gravi senza peraltro portare elementi obbiettivi e tangibili atti a sconfessare gli avvenimenti proposti tanto chiaramente dal direttore di gara.

Da ciò deriva il non accoglimento del reclamo.

Per tali motivi, ritenuto congruo il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, DELIBERA di respingere il reclamo.

Dispone l’addebito della tassa.

La Commissione per quanto attiene la richiesta di chiarezza sulla posizione del giocatore Boier Francesco della Fanum Orosei, dispone la trasmissione del reclamo alla segreteria del Comitato Regionale Sardegna.

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