COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ORISTANESE ( Campionato di 1^ Categori

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 11 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

A.S.D. ORISTANESE ( Campionato di 1^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 dell’11.02.2010.

Gara Arborea / Oristanese del 07.02.2010.

La società Oristanese proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del proprio giocatore Manca Fabrizio sino al 30.06.2013,sanzionato dal Giudice Sportivo per aver sferrato un violento pugno all’arbitro con insulti e minacce.

Il reclamante, pur biasimando il comportamento del proprio tesserato colpevole, in ogni caso, di un fatto di estrema gravità, riteneva che la sanzione inflitta fosse eccessiva in rapporto ai fatti verificatisi in occasione della partita in oggetto e conseguentemente, chiedeva una congrua riduzione della squalifica.

Infatti secondo l’assunto difensivo il Manca non avrebbe sferrato un violento pugno all’indirizzo dell’arbitro, ma semplicemente “un buffetto” mettendogli una mano in faccia tanto è vero che lo stesso direttore di gara avrebbe continuato a dirigere l’incontro e, successivamente, a recarsi con mezzi propri all’ospedale per essere sottoposto a visita medico riportando, tra l’altro, delle limitatissime conseguenze fisiche.

Il direttore di gara, sentito nell’odierna seduta, ha integralmente confermato il proprio rapporto ribadendo che il calciatore Manca Fabrizio l’avrebbe colpito con un pugno nell’occhio sinistro e che si sarebbe spostato all’indietro per evitarlo e che ciò gli avrebbe consentito di limitare i danni.

L’arbitro inoltre riferisce che il pugno gli avrebbe procurato un certo dolore ed un gonfiore e che per un brevissimo periodo di tempo, quantificabile in trenta secondi, avrebbe subito un’annebbiamento della vista e che dopo un breve periodo di riposo e dopo aver chiesto una bottiglia di acqua, riprendeva la gara portandola a termine regolarmente.

Lo stesso direttore di gara, soggiungeva, infine, che il tesserato Manca Fabrizio, al termine della gara e accompagnato da un dirigente, si recava nel suo spogliatoio presentandogli le proprie scuse per l’accaduto.

La Commissione, esaminati gli atti, pur non mettendo in dubbio l’assoluta buona fede del direttore di gara, ritiene che la sanzione inflitta al giocatore della squadra reclamante sia eccessiva.

Infatti le stesse lesioni sofferte dall’arbitro, molto lievi e contenute, attestano che il pugno non fu così violento come evidenziato dal Giudice di primo grado, ma, fortunatamente, attinse soltanto parzialmente il direttore di gara perché in parte questi si spostò all’indietro ed in parte evidentemente non venne scagliato con forza, del resto è lo stesso arbitro che riferisce di aver avuto dolore e gonfiore ma non parla, comunque, di un pugno sferrato con violenza.

Tali dichiarazioni in qualche misura attenuano la condotta del Manca che, seppur estremamente riprovevole, è comunque meritevole di una sanzione meno severa di quella irrogata dal primo Giudice anche in considerazione del fatto che lo stesso tesserato, resosi conto del suo comportamento ha sentito il dovere nella immediatezza dei fatti di recarsi nello spogliatoio dell’arbitro e presentare le proprie scuse.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte appare, appunto, adeguata una riduzione della sanzione inflitta che deve essere applicata sino alla data del 30 giugno 2012.

Per questi motivi, in parziale riforma della decisione impugnata, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Manca Fabrizio sino alla data del 30 giugno 2012 disponendo il non addebito della tassa.

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