COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TUTTAVISTA (Campionato di 2^ Categoria)
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 11 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. TUTTAVISTA (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 04 marzo 2010.
Gara Union 22 / Tuttavista del 13.02.2010.
La società Tuttavista ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale, in relazione alla gara in epigrafe, è stata inflitta la punizione sportiva della gara con il risultato 0 a 6.
La Commissione, rilevato che la reclamante non ha notificato alla controparte copia del ricorso, così come previsto dall’art.33, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.