COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ULASSAI (Campionato di 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 11 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. ULASSAI (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.02.2010.

Gara Ulassai/ Cannonau Jerzu del 21.02.2010.

Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Ulassai ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Giovanni Orrù è stato squalificato per cinque gare perché, espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento insultava e minacciava l’arbitro tentando di aggredirlo ma senza riuscirvi grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra; il calciatore Andrea Saba è stato squalificato per quattro gare perché, espulso per aver insultato un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento dapprima cercava di aggredire un sostenitore della squadra avversaria, quindi insultava e minacciava l’arbitro; il calciatore Alessandro Usai è stato squalificato per tre gare perché espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro; ammenda di euro 200,00, per intemperanze del pubblico che minacciava il direttore di gara tanto da costringerlo ad abbandonare il terreno di gioco accompagnato dalle forze dell’ordine.

Avverso i suddetti provvedimenti di squalifica la reclamante chiede la riduzione delle sanzioni inflitte perché reputate eccessive e non proporzionate ai fatti realmente verificatisi e contesta la circostanza che il direttore di gara abbia, perlomeno parzialmente, rappresentato un inesatto accadimento dei fatti per cui è procedimento.

La Commissione, letti gli atti ed esaminati i motivi del reclamo,delibera quanto segue.

Con riferimento alla posizione del calciatore Giovanni Orrù, squalificato per cinque gare, si evidenzia che la condotta del giocatore relativa a minacce e ingiurie sia stata una soltanto; essa non è stata reiterata ed in ogni caso non è sfociata neppure in un tentativo di violenza, di talchè non è dato sapere quali fossero le reali intenzioni del medesimo calciatore circa la volontà di aggressione che rimane soltanto un’ipotesi soggettiva; la sanzione deve essere pertanto ridotta con un provvedimento di squalifica per tre giornate.

Con riferimento invece al giocatore Andrea Saba occorre evidenziare, anche in questo caso, l’assenza di episodi di violenza e la sola presunta ed ipotetica volontà dello stesso di aggredire uno spettatore; la condotta del tesserato è piuttosto censurabile per le minacce e le ingiurie proferite a seguito del provvedimento di espulsione, all’indirizzo del direttore di gara.

La sanzione più adeguata al fatto è quella di una squalifica per un numero di tre giornate.

Per quanto concerne invece il giocatore Alessandro Usai, che insultato il direttore di gara dopo che gli aveva notificato il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, attesa l’assenza di reiterazione nella condotta ingiuriosa, e la totale mancanza di minacce, è certamente più equa una squalifica per due giornate.

Sono invece inammissibili i reclami nella parte in cui s’impugna una squalifica per un numero di giornate non superiori alle due.

Per quanto concerne la multa di euro 200,00, essa va integralmente confermata, in virtù dell’irregolare comportamento del pubblico, per il quale la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva.

Per tutti questi motivi la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica del calciatore Orrù Giovanni da cinque a tre, di Saba Andrea da quattro a tre e di Alessandro Usai da tre a due. Dichiara inammissibile il reclamo per la squalifica inflitta a carico del giocatore Orrù Mario.

Conferma nel resto. Dispone il non addebito della tassa.

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