COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECOND
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
145 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo del F.C. Sporting Laterina 2002 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. per tre gare al calciatore Remondini (C.U. n. 46 del 12.02.2010)
Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società F.C. Sporting Laterina 2002, nella persona del Presidente, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. per tre gare al calciatore Remondini Federico, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”.
La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendone una riduzione, sostenendo l’eccessività della sanzione applicata rispetto alla condotta effettivamente posta in essere dal proprio tesserato.
A tal proposito, precisa che il fatto contestato al Remondini non deve essere ascritto nell’ambito delle condotte violente, bensì rappresenta un semplice fallo di gioco.
La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, delibera quanto segue.
Presa cognizione degli atti ufficiali, occorre rilevare che l’estrema genericità nella descrizione del fatto da parte del D.G. in sede di referto, condita da valutazioni frutto di mera interpretazione non supportata da alcun riscontro (“provocandogli un lieve dolore che persisteva per circa una trentina di secondi” n.d.r.), induceva il G.S.T. ad applicare al calciatore Remondini il provvedimento di squalifica ex art. 19, comma 4, lett. b).
Provvedimento, che di per sé poteva apparire corretto ed adeguato in relazione al fatto ivi descritto.
Tuttavia, in sede di supplemento di rapporto il D.G. ha avuto modo di precisare che il Remondini “aveva già iniziato a provocare il difensore avversario con dei cazzotti di lieve intensità all’altezza della spalla e della zona lombare”.
Detta precisazione non può che indurre questo Collegio a riqualificare la condotta posta in essere dal Remondini all’ambito delle condotte c.d. provocatorie, non ravvisandosi nella fattispecie ivi descritta elementi per una connotazione violenta del gesto.
L’atto del calciatore appare, come precisato dal D.G., il risultato di una provocazione, per la quale viene giudicata equa e proporzionata, in relazione alle circostanze descritte, l’applicazione di una sanzione nella misura di 2 (due) gg. di squalifica.
P.Q.M.
la C.D.T.T. accoglie il reclamo;
- dispone la riduzione della sanzione inflitta al calciatore Remondini a 2 (due) giornate di squalifica;
- dispone il non addebito della relativa tassa, ovvero la restituzione qualora addebitata.