COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 154 stagione sportiv
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
154 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dalla società Calasanzio avverso la decisione del G.S. di Firenze che ha inibito il sig. Caciagli Walter fino al 4.4.2010 C.U. n° 39 del 17.02.2010.
Il Giudice Sportivo comminava la sanzione dell’inibizione fino al 4 aprile 2010 al dirigente Caciagli Walter poiché a fine gara, entrato nello spogliatoio arbitrale per ritirare i documenti della propria squadra, rivolgeva all’indirizzo del D.G. frasi offensive ed intimidatorie.
Con il reclamo proposto la società sostanzialmente nega quando riferito dal D.G. nel suo rapporto, difendendosi anche su altri punti non oggetto del presente procedimento.
Conclude con la richiesta di annullamento o di riduzione della sanzione comminata.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, conferma quanto già indicato negli atti di gara, dai quali è scaturito il provvedimento del Giudice Sportivo.
Il reclamo non merita accoglimento.
Nel ribadire e ricordare alla reclamante che alcun confronto con il D.G. è ammesso dalle carte federali, si evidenzia come nessun elemento concreto viene assunto a difesa. La semplice negazione del fatto, di per se stessa, non è sufficiente a consentire una diversa lettura dell’episodio contestato.
Sull’entità della sanzione, questa appare equa e ben calibrata, come in altri analoghi episodi.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.