COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 95 del 03/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 95 del 03/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

TERZA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. CAPOVACALLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA

CAPOCAVALLO- RESINA DISPUTATA IL 31.01.2010 A DON BOSCO AVVERSO LA DECISIONE DEL

GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

DATATO 03.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE STRETTOMAGRO MICHELE FINO AL 31.12.2010.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.02.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione

della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Preso atto della mancata comparizione dell’arbitro, dagli atti ufficiali di gara emerge come il

comportamento tenuto dal calciatore Strettomagro, sicuramente gravissimo, sia stato dettato più

da una finalità ingiuriosa ed offensiva nei confronti dell’arbitro, piuttosto che dall’intenzione di

usare particolare violenza fisica nei confronti dell’arbitro stesso, ovvero con il proposito di

attentare alla sua incolumità fisica tale da giustificare la particolare gravìta della sanzione inflitta

dal G.S..

Alla luce di quanto sopra, essendo in presenza di una condotta violenta, ma non “particolarmente

violenta” appare equo ridurre la squalifica al calciatore Strettomagro fino al 30.10.2010.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società ASD Capocavallo e riduce la squalifica al calciatore

Strettomagro Michele fino al 30.10.2010.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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