COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI NEL RECLAMO PROPO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI PROVINCIALI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.G. VALNERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VALNERINA/
GRIFOPONTE TORGIANO - DISPUTATA IL 06.02.2010 AD ARRONE (TR), AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.45 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO
10.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER L’AMMENDA DI €. 250,00;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:
motivi
• Richiesta di riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
La mancata presenza dell’arbitro, sebbene regolarmente convocato, non permette a questa Commissione
di far chiarezza in merito all’episodio verificatosi a fine gara, nel momento in cui l’arbitro si accingeva a
lasciare lo stadio a bordo della propria autovettura. Più precisamente non si è potuto chiarire se la
presenza di alcune persone abbia intralciato e ritardato l’uscita dell’impianto sportivo del direttore di
gara, e ciò proprio sulla scorta di quanto dichiarato dal delegato Campisi Oreste, che svolgeva le funzioni
di assistente dell’arbitro. Il predetto ha chiaramente riconosciuto il comportamento tenuto dal pubblico
durante la gara nei confronti dell’arbitro, ma ha decisamente negato, essendo personalmente presente,
che l’arbitro sia stato ostacolato nell’uscita dal campo di gioco con la propria autovettura.
Alla luce di quanto sopra si ritiene equo ridurre la sanzione nella misura di €.150,00.
P.Q.M.
in parziale accoglimento il reclamo proposto dalla società S.G. Valnerina riduce l’ammenda alla predetta
società ad €. 150.00.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.