COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. RIPA IN
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. RIPA IN RIFERIMENTO ALLA GARA -
M.PETRIOLOFONTIGNANO / RIPA - DISPUTATA IL 07.03.2010 A MONTEPETRIOLO AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
09.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER AMMENDA DI €.700,00.
PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:
motivi
• Richiesta riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultata sostanzialmente confermata la condotta offensiva
e minacciosa posta in essere da un gruppo sparuto di sostenitori della squadra A.P.D. Ripa nei confronti
del predetto direttore di gara.
La Commissione ritiene peraltro equo ridurre ad €.400,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla società
A.P.D. Ripa.
P.Q.M.
in parziale accoglimento il reclamo proposto dalla società A.P.D. Ripa riduce l’ammenda alla predetta
società ad €.400.00.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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