COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 – Reclamo ASD Busalla Calcio 1989 avverso la squalifica del calciatore A
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/12//2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 29 - Reclamo ASD Busalla Calcio 1989 avverso la squalifica del calciatore Andrea Romeo per cinque giornate. Gara Busalla - Caperanese del 21.11.2009 Campionato Eccellenza.
C.U. n. 24 del 26.11.2009.
L’ASD Busalla Calcio 1989, con reclamo ritualmente proposto, chiede alla C.D. la riduzione della squalifica per cinque giornate inflitta al calciatore Andrea Romeo, reo d’aver colpito con un pugno alla guancia un avversario ed aver poi rivolto all’arbitro, alla notifica del provvedimento d’espulsione, frase volgare ed ingiuriosa; la reclamante ritiene la sanzione ingiusta e sproporzionata perché i fatti si sarebbero svolti diversamente e chiede di poter sottoporre al giudizio della C.D. l’intero filmato della gara.
La Commissione Disciplinare, respinta la richiesta della prova televisiva perchè non ammessa dalle norme, visionati gli atti ufficiali, dal cui contenuto scaturisce il giudizio sportivo, non può che constatare come il calciatore si sia reso responsabile di due distinti gesti, il primo, di natura chiaramente violenta, punito dal primo giudice con la pena minima prevista dall’art. 19 punto 4 lett. b del C.G.S., il secondo consistito in frase offensiva e volgare all’indirizzo dell’arbitro, parimenti sanzionato in primo grado col minimo edittale di pena previsto dall’art. 19 punto 4 lett. a del C.G.S.
La sommatoria dei due minimi porta alla squalifica per cinque giornate inflitta al calciatore dal primo giudice, che va quindi confermata.
Per questi motivi rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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