COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 29/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. 26 – Reclamo del calciatore Alessio Bacigalupo, tesserato

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 33 del 29/12//2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. 26 - Reclamo del calciatore Alessio Bacigalupo, tesserato A.S. Fulgor 1909, avverso la propria squalifica fino al 31.10.2010 - Gara Pro Sesto - Fulgor dell'8.11.2009 Campionato Seconda Categoria.

C.U. n. 22 del 12.11.2009 D.P. Genova.

A fine gara sferrava un calcio all’arbitro colpendogli la mano sinistra appoggiata alla coscia. Gli procurava lieve dolore alla mano ed arrossamento alla coscia.

Questa la motivazione con la quale il giudice sportivo ha inflitto al giocatore Alessio Bacigalupo, tesserato per l’A.S. Fulgor Pontedecimo, la squalifica fino al 31 Ottobre 2010.

Nel conseguente reclamo personalmente proposto e sostenuto in giudizio, il calciatore si dichiara innocente sostenendo che a fine gara, partecipando con altri calciatori ad una protesta collettiva nella zona d’accesso agli spogliatoi, aveva spinto un paio di persone, di cui una era involontariamente finita addosso all’arbitro. Si era poi subito allontanato senza colpire l’arbitro con un calcio, talché il gesto era da attribuirsi ad altri. Conclude con la richiesta d’annullamento della squalifica.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Riferisce l’arbitro che al termine della gara, nei pressi del proprio spogliatoio, è stato attorniato da cinque giocatori della società Fulgor, tra i quali aveva “inequivocabilmente identificato” nel calciatore Alessio Bacigalupo colui che lo aveva colpito con un calcio. I termini usati dal direttore di gara nel riferire l’episodio, escludono in partenza qualsiasi errore o scambio di persona e non abbisognano di ulteriori chiarimenti da parte dell’arbitro.

Per questi motivi la C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.

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