COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 28/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 43 – Reclamo ASD Pietra Ligure 1956 in ordine alla partecipazione, nelle fil

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 28/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 43 - Reclamo ASD Pietra Ligure 1956 in ordine alla partecipazione, nelle file dell'ASD Albenga, del calciatore Andrea Martin in posizione irregolare di tesseramento.

Gara Albenga – Pietra Ligure 1956 del 15.11.2009 Campionato Prima Categoria.

Il reclamo, è inammissibile perché proposto in primo grado alla Commissione Disciplinare. L’art. 46 primo comma del Codice di Giustizia Sportiva assegna al Giudice Sportivo il primo grado di giudizio in ordine alla regolarità delle gare per posizione irregolare di calciatori, determinando i tempi e le modalità di presentazione dell’istanza.

Il reclamo spedito l’8.1.2010, quindi inconvertibile al primo giudice perché fuori dei termini, va dichiarato inammissibile ed in tal senso la C.D. delibera.

La tassa, addebitata in conto, è incamerata.

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