COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 50 – Reclamo ASD Vecchio Levanto avverso la squalifica del calciatore Ni

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 50 - Reclamo ASD Vecchio Levanto avverso la squalifica del calciatore Nicolò Merani per cinque giornate. Gara Arsenalspezia - Vecchio Levanto del 23.1.2010 Campionato Juniores Provinciale.

C.U. n. 30 del 28.1.2010 D.P. La Spezia.

Il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per cinque giornate di gara il calciatore Nicolò Merani reo di aver colpito con calcio alla mano un avversario dal quale aveva subito un fallo di gioco. Il Merani, nell’occasione si era rialzato da terra ed aveva quindi compiuto il gesto violento.

Ricorre la società sostenendo che il proprio tesserato ha reagito ai continui interventi fallosi subiti dall’avversario ed invocando i precedenti di buona condotta dello stesso, chiede la riduzione della sanzione.

La Commissione Disciplinare ritiene che, espunta dal referto arbitrale l’affermazione che il gesto violento compiuto in reazione al fallo subito possa avere causato la sospetta frattura al pollice dell’avversario perchè trattasi di mere impressioni non sostenute da adeguati riscontri clinici peraltro anche in contrasto con la potenza del calcio, definito,  negli atti, “di media forza”, la squalifica del calciatore Nicolò Merani può essere ridotta da cinque a quattro giornate (una in più del minimo edittale) perchè il gesto è stato compiuto a gioco fermo. In tal senso la Commissione delibera.

Nulla per la tassa reclamo.

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