COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 25/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 – Reclamo ACD Casarza Ligure avverso la squalifica del calciatore Facciol
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 25/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 65 - Reclamo ACD Casarza Ligure avverso la squalifica del calciatore Facciolo Alessandro fino al 31.12.2010 e avverso l'ammenda di € 300. Gara Moneglia - Casarza Ligure del 28.2.2010 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 48 del 4.3.2010.
Espulso al 32° del 2° tempo per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento, rivolgeva all'arbitro espressioni gravemente ingiuriose. Mentre il Direttore di gara annotava il provvedimento sul taccuino, lo colpiva con un violento pugno sulla mano, cagionandogli forte dolore ed arrossamento. Afferrava, poi, il taccuino del Direttore di gara e lo scagliava lontano, nel fango, continuando ad insultare e minacciare il Direttore di gara stesso ritardando l'uscita dal terreno di gioco. Infine, al termine della gara attendeva l'arbitro sulla soglia dello spogliatoio e gli rivolgeva nuovamente frasi ingiuriose, intimidatorie e spregiative del gioco del calcio.
Questa la motivazione con la quale il giudice sportivo ha inflitto al calciatore Alessandro Facciolo la squalifica fino al 31.12.2010.
Per aver, i sostenitori del Casarza Ligure, lanciato, prima e durante la gara, numerosi petardi all'interno del terreno di gioco che sono esplosi in prossimità degli atleti di entrambe le formazioni e per aver, altresì, lanciato un decina di fumogeni che hanno reso difficoltosa la visione della gara. Tale comportamento è stato agevolato anche dal mancato intervento della società ospitante che non risulta si sia adoperata in alcun modo per porre fine ai pericolosi lanci di materiale pirotecnico messi in atto dai propri sostenitori. Sanzione determinata ai sensi dell'art. 12, c.6, cgs.
Con quest’altra motivazione il primo giudice ha comminato alla ACD Casarza Ligure l’ammenda di € 300.
Entrambe le sanzioni sono state appellate con reclamo di rito dall’ACD Casarza Ligure che contesta il referto arbitrale sostenendo a) - che il Facciolo non ha colpito l’arbitro essendosi il giocatore limitato a smanacciarne il taccuino, provocandone la caduta a terra, “senza lanciarlo da nessuna parte”; b) – nessun petardo ne fumogeno è stato lanciato dai propri sostenitori all’interno del terreno del terreno di gioco; solo alcuni fumogeni, utilizzati all’ingresso in campo delle squadre, appoggiati a terra hanno continuato ad emettere fumo anche dopo i primi minuti della partita, a causa del vento.
Chiede pertanto l’affrancamento dell’ammenda e la riduzione della squalifica del calciatore Alessandro Facciolo.
Osserva la Commissione Disciplinare come la declaratoria del primo giudice riporti con esattezza quanto riferito dall’arbitro sul suo rapporto, e come questo documento, formulato in forma chiara e coerente, rappresenti nel giudizio sportivo prova intangibile che non può essere superata da interessate dichiarazioni di parte ad esso contrarie, che vanno di conseguenza respinte e retrocesse a mere allegazioni difensive.
Esaminate le sanzioni sotto il profilo equitativo, le stesse appaiono appropriate alle infrazioni commesse e vanno confermate.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come dianzi proposto dall’ACD Casarza Ligure e dispone l’incameramento della tassa.
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