COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale C.C.D. Belpasso (Ct) avv

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

C.C.D. Belpasso (Ct) avverso squalifica calciatore Merenda Emanuele fino al 30 Novembre 2010 e Gennaro Vito per tre gare.

Gara Eccellenza /B : Belpasso – Ragusa del 28 Febbraio 2010 - Comunicato Ufficiale 352 del 04 Marzo 2010

Procedimento 248/A

Ricorre ritualmente la società C.C.D. Belpasso avverso i provvedimenti riportati a margine.

Sostiene la ricorrente che il contatto fisico fra il calciatore Merenda Emanuele e l’Arbitro fu assolutamente fortuito e non volontario e che il calciatore non tenne alcun contegno offensivo nei confronti del Direttore di gara dopo l’espulsione. Per quanto riguarda il calciatore Gennaro Vito, sostiene che le sue proteste furono civili e non volgari. Alla luce di quanto sopra, chiede per entrambi una riduzione della squalifica.

La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva:

-  invero il calciatore Merenda Emanuele, da quanto riportato dall’Arbitro sul proprio referto, caricava volontariamente da tergo lo stesso con una spallata, a giuoco in svolgimento, causandogli lieve dolore alla schiena e di seguito lo apostrofava reiteratamente con frasi offensive;

-  la suddetta condotta è censurabile, deprecabile e degna di punizione così come statuito dal Giudice di primo esame; ma la stessa non ha causato al Direttore di gara conseguenze fisiche oltre il lieve dolore al momento dell’impatto, e pertanto il provvedimento va determinato come riportato in dispositivo;

-  in merito alla condotta offensiva e minacciosa posta in essere dal calciatore Gennaro Vito nei confronti dell’Arbitro e del suo Assistente, essa va giustamente sanzionata così come statuito dal giudice di primo grado;

  P.Q.M.

DELIBERA

-  di determinare la squalifica al calciatore Merenda Emanuele fino al 30 Settembre 2010;

-  di respingere l’appello relativo al calciatore Gennaro Vito confermando quanto statuito in primo grado;

-  per l’effetto senza addebito di tassa alla società C.C.D. Belpasso.

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