COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Real Vittoria Colonna (Rg) –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Real Vittoria Colonna (Rg) – avverso squalifica sino al 27/02/2015 dell’allenatore sig. Barravecchia salvatore – gara Allievi Regionali Real Vittoria Colonna-modica airone del 27/02/2010 –comunicato Ufficiale 350 S.G.S. del 04/03/2010

Proc.249/A

Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alla squalifica del sig. Barravecchia Salvatore e con il quale la stessa chiede la rivalutazione del caso. Nelle difese proposte, nelle quali questa decidente rileva delle frasi non rispondenti alle regole imposte dal vigente regolamento, la società, pure ammettendo la presenza nel terreno di giuoco del sig. Barravecchia,  ritiene che lo stesso non abbia compiuto il gesto addebitatogli nel referto arbitrale. Con lo stesso atto si richiede l’annullamento della squalifica, la richiesta di audizione e convocazione dello stesso Barravecchia e dell’arbitro e anche del genitore sig. Angelo Nicotra, presunto autore e/o esecutore materiale dello schiaffo subito dall’arbitro, secondo le difese articolate dalla società.

Preliminarmente, sentito il Dirigente interessato alla udienza dibattimentale del 23/03/2010, si fa presente che le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla ricorrente non sono consentite dalle norme federali, per cui vanno rigettate.

La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali osserva:

il sig. Barravecchia Salvatore, già squalificato fino al 28/02/20101 come da C.U. 330, allenatore della squadra nonché amministratore unico, in relazione a tale qualifica dovrebbe comunque, per la qualifica rivestita, dare esempio a tutti i propri tesserati di correttezza, probità, sportività. Tenuto conto chquesta decidente nel confermare quanto statuito in merito in primo grado,

DELIBERA

Di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito della dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00.

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