COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Zafferia (Me) – avvers

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Zafferia (Me) - avverso la squalifica sino al 30/05/2010 del calciatore Di Lorenzo Giuseppe – Gara campionato Terza Categoria Zafferia-Stromboli Scirocco del 14/03/2010

C.U. 55 Me del 17/03/2010

Proc.37/B

Ricorre avverso il superiore provvedimento la società Zafferia sostenendo la sproporzione palese tra il fatto contestato al calciatore Di Lorenzo Giuseppe e la sanzione di squalifica sino al 30/05/2010 adottata nei suoi confronti. Chiede pertanto la ricorrente il riesame della sanzione in argomento.

La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, preliminarmente evidenzia che questi godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S. Le dichiarazioni di parte non possono porre in dubbio quanto dichiarato dall’Arbitro nel proprio referto che, nel caso in esame, denuncia il comportamento volgare, offensivo, minaccioso e violento assunto nei suoi confronti dal calciatore Di Lorenzo Giuseppe. La sanzione determinata a suo carico tiene inoltre in conto la qualifica di capitano della squadra rivestita dal citato calciatore, qualifica che presuppone un comportamento collaborativo nei confronti dell’Ufficiale di Gara piuttosto che atteggiamenti di plateale contestazione che, nel caso in esame, si sono anche materializzati in gesti minacciosi e violenti.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Zafferia, confermando la squalifica sino al 30/05/2010 del calciatore Di Lorenzo Giuseppe.

Per l’effetto, con addebito della tassa, non versata, pari a €.130,00.

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