COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1.  Sig. Amore Lorenzo (Presidente A.S.D. Piazza Armerina Mosaici)

2.  Società A.S.D. Piazza Armerina Mosaici (En)

Procedimento 68/A

Considerato che la Procura Federale con nota 2174/970 08-09 pf /AA/ac del 27 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S., 24 Regolamento L.N.D. e  art.22 bis comma 6) N.O.I.F., nonché art.4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 23 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Amore Lorenzo la inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Piazza Armerina Mosaici l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Amore Lorenzo (Presidente A.S.D. Piazza Armerina Mosaici )  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Piazza Armerina Mosaici , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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