COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARIC
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. ra Bonfiglio Roberta (Dirigente Consigliere Pol. Corleone)
2. Sig. Gennaro Michelangelo (non socio riconducibile Pol. Corleone)
3. Società Pol. Corleone (Pa)
Procedimento 187/A
Considerato che la Procura Federale con nota 13321 pf 08-09 GS/reg del 09 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S.. anche in relazione all’articolo 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. nonché art. 4 comma 2) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo ai Sig.ri Bonfiglio Roberta e Gennaro Michelangelo la inibizione per mesi 2 (due); alla società Pol. Corleone l’ammenda di € 300,00 (trecento).
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
alla Sig.ra Bonfiglio Roberta (Dirigente Consigliere Pol. Corleone) e al Sig. Gennaro Michelangelo (non socio riconducibile Pol. Corleone) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società Pol. Corleone , a titolo di responsabilità oggettiva , l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale