COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1.  Sig. Bucaria Nicolò (Presidente A.S.D. Calcio Trapani 2000)

2.  Società A.S.D. Calcio Trapani 2000 (Tp)

Procedimento 188/A

Considerato  che la Procura Federale con nota 1332 mpf 08-09 GS/reg del 14 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. anche in relazione all’articolo 38 comma 1) N.O.I.F. nonché articolo art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante  la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Bucaria Nicolò la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Calcio Trapani 2000 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Bucaria Nicolò (Presidente A.S.D. Calcio Trapani 2000)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Calcio Trapani 2000, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it