COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. Scollo Salvatore (Dirigente G.S. Kennedy )
2. Sig. Garaffa Alessandro (Dirigente G.S. Kennedy )
3. Società G.S. Kennedy (Ct)
Procedimento 196/A
Considerato che la Procura Federale con nota 3533/1054 pf 08-09 AA/cc del 01 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. anche in relazione all’articolo 10 comma 2) e 6) C.G.S. nonché art. 4 comma 2 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo ai Sig.ri Scollo Salvatore e Garaffa Alessandro la inibizione per anni 2 (due); alla società G.S. Kennedy (Ct) l’ammenda di € 1000,00 (mille) e la penalizzazione di 5 (cinque) punti nella classifica del campionato di competenza stagione 200-2010.”
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Scollo Giuseppe e Garaffa Alessandro (Dirigenti società G.S. Kennedy) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per anni 1 (uno); alla società G.S. Kennedy, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) e la penalizzazione di 3 (tre) punti nella classifica del campionato di competenza stagione 200-2010.”
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale