COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Barbagallo Filippo  (Presidente A.S.D. Acireale Calcio a 5)

Società A.S.D. Acireale Calcio a 5 (Ct)

Procedimento 183/A

Considerato  che la Procura Federale con nota 1249 E 08-09 del 19 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S.  e  art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Barbagallo Filippo la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Acireale Calcio a 5 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva nella quale espone i propri motivi che dovrebbero ritenere nullo il deferimento chiedendo, però, in via subordinata il minimo dittale per l’eventuale provvedimento afflittivo.

Ritenuto che i motivi difensivi solo in parte evidenziano l’attività regolamentare curata in proposito dalla società deferita, considerato che il tesseramento di un tecnico si concretizza con il rilascio del relativo tesserino  e non con la semplice richiesta (vedi il ritardo in merito, in corso del campionato).

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Barbagallo Filippo (Presidente A.S.D. Acireale Calcio a 5)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Acireale Calcio a 5 , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di 

€ 300,00 (trecento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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