COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 25/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MARSICA CALCIO 2006 AVVERSO LA SA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°54 del 25/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S.D. MARSICA CALCIO 2006 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO NEPEZZANO / MARSICA CALCIO 2006 DISPUTATA IL 18/02/2010 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI (C.U. n° 48 DEL 04.03.10 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Marsica Calcio 2006 ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. perché la società appellante avrebbe utilizzato per la gara di cui in epigrafe con le funzioni di assistente il calciatore Del Pizzo Fabio, che non aveva titolo a parteciparvi per essere nato nel novembre 1996.
Ha dedotto preliminarmente l’appellante che la società Atletico Nepezzano non avrebbe inviato per conoscenza il reclamo alla controparte, cosicché il provvedimento adottato dal G.S. doveva considerarsi nullo per violazione del principio del contraddittorio .
Nel merito ha dedotto di aver rispettato le normative in tema di tesseramento e che nel C.U. n. 10 del 10.09.2009 non si sarebbe specificato l’età per poter svolgere le funzioni di assistente dell’arbitro.
Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla società Atletico Nepezzano e, in subordine, per l’annullamento della sanzione comminata dal G.S. per mancanza dei presupposti normativi.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Quanto alla prima eccezione del mancato ricevimento della raccomandata inviata dalla società Atletico Nepezzano , si rileva che la comunicazione da parte della Marsica Calcio 2006 del nuovo recapito in Scurcola Marsicana, via D’Annunzio n. 3, non ha previsto la revoca di quello originariamente indicato in Avezzano, via Cavour n. 429, con la conseguenza che entrambi i domicili indicati potevano ritenersi validi e, quindi, la società Nepezzano ha correttamente inviato copia del ricorso al recapito originariamente indicato.
Vi è da aggiungere che, da una ricerca effettuata in via telematica, la raccomandata spedita dalla società Nepezzano , dal 24.02.2010 risultava in giacenza ancora presso il centro postale di Avezzano, non essendo stata ritirata dalla destinataria.
Quanto alla seconda eccezione, si evidenzia che, a norma della disposizione contenuta nel C.U. n. 1 S.G.S., l’eventuale affidamento delle funzioni di assistente arbitrale a calciatore che non ne ha titolo ( come nel caso di specie, trattandosi di utilizzo di un calciatore che non aveva compiuto 14 anni di età, quale il Del Pizzo) comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3.
La decisione del primo Giudice deve essere, pertanto, confermata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo di incamerarsi la relativa tassa.