COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 24 Marzo 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 24 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 100 della Società F.C. VERZINO CALCIO GIOVANILE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 115 del 04.03.2010 (ammenda di € 300,00, inibizione del dirigente GIRIMONTE Luigi fino al 10.03.2011, squalifica del
calciatore MAZZINI Gianmarco fino al 03.03.2011)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la Società reclamante;
valutati i fatti per come descritti nel referto arbitrale, che fa piena prova dei medesimi(ex art. 35 del C.G.S.);
ritenuto che i fatti accaduti e le responsabilità delle violazioni a carico della Società reclamante, del Dirigente Girimonte Luigi del
F.C. Verzino Calcio Giovanile, risultano in modo chiaro ed in equivoco; e ritenuto che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua
ed adeguata ;
ritenuto che, sempre dai fatti risultati dal referto arbitrale, appare giusto ed equo ridurre la squalifica del calciatore Mazzini
Gianmarco fino al 30 agosto 2010;
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado dispone la squalifica del calciatore MAZZINI Gianmarco fino al 30
AGOSTO 2010; per il resto, conferma le sanzioni inflitte dal giudice di primo grado alla società VERZINO CALCIO GIOVANILE ed al
dirigente GIRIMONTE Luigi,
dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.