COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 101. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

101. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTESARCHIO – GARA MONTESARCHIO / MORCONE DEL

6.02.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società,

che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione.

Invero, sebbene il calciatore Loffredo Leopoldo abbia tenuto un comportamento gravemente antisportivo nei

confronti del direttore di gara, questa C.D.T., in una valutazione approfondita ed equitativa, ritiene che le

sanzione inflitta al menzionato calciatore, dal Primo Giudice, sia sproporzionata, per eccesso, rispetto

all’effettiva gravità dei fatti imputati al calciatore Loffredo Leopoldo. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica a carico del calciatore Loffredo

Leopoldo, fino a tutto il 7.04.2010; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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