COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 102
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
102. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AIROLA – GARA AIROLA / CUSANO C. DEL 20.02.2010 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
pur dovendosi stigmatizzare il comportamento dell’allenatore, sig. Rungi Pasqualino, tuttavia, in ordine ai
fatti addebitati allo stesso, questa C.D.T., in una valutazione approfondita ed equitativa, ritiene che la
sanzione, inflittagli dal Primo Giudice, sia stata commisurata per eccesso, rispetto all’effettiva gravità dei
fatti imputatigli. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Rungi
Pasqualino, fino a tutto il 30.06.2010; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.