COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 103. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

103. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIATORE NIGRO GERARDO GARA AULETTESE / PRO

COLLIANO DEL 14.03.2010 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dal

reclamo del calciatore in epigrafe non si rileva alcun elemento, idoneo alla confutazione di quanto indicato

nel referto ufficiale arbitrale, che, per costante giurisprudenza, configura fonte privilegiata di prova. In ordine

alla quantificazione della sanzione, questa C.D.T. ritiene che essa sia stata commisurata in giusta

corrispondenza all’infrazione, commessa dal calciatore medesimo. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo, proposto dal calciatore Nigro Gerardo; dispone incamerarsi la tassa reclamo,

versata nella misura (ridotta, come disposto in ordine agli atti d’impugnazione proposti in proprio

dai tesserati) di euro 65,00.

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