COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 103. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
103. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIATORE NIGRO GERARDO GARA AULETTESE / PRO
COLLIANO DEL 14.03.2010 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dal
reclamo del calciatore in epigrafe non si rileva alcun elemento, idoneo alla confutazione di quanto indicato
nel referto ufficiale arbitrale, che, per costante giurisprudenza, configura fonte privilegiata di prova. In ordine
alla quantificazione della sanzione, questa C.D.T. ritiene che essa sia stata commisurata in giusta
corrispondenza all’infrazione, commessa dal calciatore medesimo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, proposto dal calciatore Nigro Gerardo; dispone incamerarsi la tassa reclamo,
versata nella misura (ridotta, come disposto in ordine agli atti d’impugnazione proposti in proprio
dai tesserati) di euro 65,00.