COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 24/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZI
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 24/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
109 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. F.C. LAVEZZOLA
Avverso squalifica per 3 giornali calc. FILIERI SALVATORE
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 dell’11.3.2010
gara CASUMARO – LAVEZZOLA del 7.3.2010
L’A.S.A. F.C. LAVEZZOLA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. FILIERI, a fine gara “avviandosi verso gli spogliatoi, discuteva con il direttore sul rigore assegnato alla squadra avversaria che, secondo lo stesso giocatore, era stato concesso con benevolenza, ma senza alzare la voce e senza trascendere in offese e protestando in maniera civile”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, mentre si avviava verso lo spogliatoio, il calc. FILIERI, avvicinatoglisi fino a circa 1 metro di distanza, gli rivolgeva frasi offensive e calunniose, estese a tutta la categoria arbitrale,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. FILIERI SALVATORE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.