COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 119 del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VEROLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 119 del 01/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VEROLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 A CARICO DEL CALCIATORE CRECCO MARCO, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE IANNOZZI IVAN E DI AMMENDA DI € 75 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 35 DEL 4.3.2010
(Gara: LEGIO VI VICTRIX – VEROLI del 28.2.2010 – Campionato III Categoria di Frosinone)
La Società VEROLI ha avanzato reclamo avverso ai provvedimenti citati in titolo. Afferma la suddetta, a sostegno delle proprie tesi, che il comportamento dei propri tesserati è esemplare, visto che nel corso della stagione non hanno subito alcuna espulsione né diretta, né per somma di ammonizioni. Di contro, stigmatizza numerose decisioni tecniche e disciplinari e altresì i comportamenti interpersonali tenuti dall’arbitro nei confronti di propri Dirigenti e calciatori, contrariamente a quanto effettuato dall’arbitro stesso nei riguardi di giocatori e dirigenti avversari.
Ciò, continua la reclamante, avrebbe generato una situazione di nervosismo per la quale i giocatori CRECCO MARCO e IANNOZZI IVAN venivano, durante la gara, espulsi, colpevoli soltanto il primo di aver scagliato, violentemente, in un gesto di stizza, il pallone verso la rete di recinzione, l’altro per ave pronunciato frasi di meraviglia, entrambi a fronte di strane decisioni arbitrali.
Anche per quel che concerne il danneggiamento dello spogliatoio, la ricorrente nega di esserne responsabile in quanto – a suo dire – lo stato inidoneo della porta e delle docce, rilevati dall’arbitro a fine gara, era preesistente.
Questa Commissione, dall’esame degli atti, in particolare del referto arbitrale, fonte di prova preminente, ha avuto modi di constatare una minuziosa e assai precisa descrizione degli accadimenti, dalla quale si evince una realtà assai diversa e più ampia di quella prospettata in sede di reclamo.
Infatti per quel che concerne il CRECCO, effettivamente teso a scagliare il pallone verso la rete di recinzione, ma risulta anche che, a seguito dell’espulsione, subito dopo si dirigeva verso l’arbitro, apostrofandolo con offese e minacce, tanto da dover essere bloccato e portato fuori dal terreno di gioco da propri dirigenti, continuando comunque nel comportamento ingiurioso anche successivamente e a fine gara, seguendo l’arbitro, all’entrata dello spogliatoio lo strattonava per un braccio, tanto da essere anche in questa circostanza, allontanato dai propri compagni.
Egualmente per il giocatore IANNOZZI IVAN si ha modo di rilevare come la motivazione del G.S. riproduce esattamente l’accaduto riportato nel referto dell’arbitro, a proposito di una protesta caratterizzata sia da frasi irriguardose e blasfeme pronunciate all’indirizzo di quest’ultimo ( non soltanto semplici esclamazioni di meraviglia per protesta) nonché dal biasimevole gesto con cui ingiustificatamente gli ha afferrato la mano.
Circa infine la lagnanza relativa all’ammenda, va evidenziato che questa Commissione ha effettuato ulteriori accertamenti, richiedendo all’arbitro un supplemento di informazioni tese a comprendere se lo stesso avesse acuto modo di constatare preventivamente lo stato dello spogliatoio ospite, ricevendo precise notizie attestanti la condizione di normalità della porta e delle docce, inficiata solo successivamente dai danneggiamenti rilevati, dal Direttore di gara medesimo, in presenza dei dirigenti interessati e delle Forze dell’Ordine.
Per quanto sopra, non emergendo dai contenuti del ricorso in argomento, sostanziali elementi idonei ai fini di una riconsiderazione dei giudizi emessi in prima istanza, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di respingere il ricorso in titolo, confermando in toto i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo.
La tassa reclamo va incamerata.