COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 – Reclamo del signor Gian Marco Caroli, allenatore Soc. Real Valdivara, avverso l
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 01/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 62 - Reclamo del signor Gian Marco Caroli, allenatore Soc. Real Valdivara, avverso la propria squalifica fino al 28.2.2011 - Real Valdivara - Canaletto del 14.2.2010 Campionato Promozione.
C.U. n. 45 del 18.2.2010.
Il reclamo è inammissibile perché proposto tardivamente.
Le motivazioni risultano spedite con raccomandata del 5 Marzo 2010, ben oltre il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale previsto dall’art. 46 comma 4 C.G.S.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara improponibile il reclamo e pone la tassa reclamo, non versata, a carico del reclamante.
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