COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 – Reclamo ASD U.S. Don Bosco avverso la squalifica del calciatore Franco Alinovi
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 01/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 66 - Reclamo ASD U.S. Don Bosco avverso la squalifica del calciatore Franco Alinovi fino al 30.6.2011 - Gara Burlando 1959 - Don Bosco del 27.2.2010 Campionato Seconda Categoria.
C.U. n. 48 del 12.3.2010 D.P. Genova.
Sul C.U. n. 48 del 12 Marzo 2010 è apparsa la squalifica del calciatore Alinovi Franco fino al 30.6.2011 a correzione di quella fino al 31.3.2011 apparsa sul C.U. n. 46 del 4 Marzo 2010.
Tale sanzione, appellata dalla società, è stata così motivata dal primo giudice:
a fine gara, mentre l’arbitro si dirigeva verso la sua auto lo aspettava e, rivolgendogli reiterate frasi offensive tentava di colpirlo con un oggetto contundente, raggiungendo solamente la sua borsa ed uno spettatore che aveva tentato di fermarlo.
La ASD US Don Bosco lamenta ed eccepisce che nel referto arbitrale sono riportati atti di eccezionali gravità, male esposti e quindi distorcenti la realtà dei fatti, perciò nel reclamo chiede alla Commissione Disciplinare che la squalifica del proprio tesserato sia rivista ed equamente rapportata a tale realtà.
In via preliminare la Commissione Disciplinare non può non rilevare l’insolita procedura seguita nella variazione della misura della squalifica inflitta all’Alinovi in primo grado, variazione avvenuta, per errata corrige, con un Comunicato Ufficiale pubblicato ben sette giorni dopo quello riportante il provvedimento errato. L’errata corrige di provvedimenti sostanziali quali quelli sanzionatori, deve avvenire con la tempestiva pubblicazione di un secondo comunicato a salvaguardia dei diritti e degli obblighi previsti dalle norme, non ultimo, come nel caso in esame, quello del rispetto dei termini perentori previsti per la presentazione dei reclami.
Ciò premesso non può non osservarsi come il rapporto dell’arbitro sia impreciso e contraddittorio, tale da suscitare alcuni legittimi dubbi sull’interpretazione dei fatti; riferisce il direttore di gara di essere stato oggetto, a fine gara, di un’imboscata da parte dell’Alinovi che l’aveva aggredito dapprima verbalmente con parole offensive ed ingiuriose quindi aveva tentato di colpirlo con un oggetto contundente non riconosciuto.
Osserva la C.D. come sia errato definire imboscata il tentativo di aggressione subito dall’arbitro a fine gara, all’uscita dal terreno di gioco, nell’area parcheggi, ove stazionavano alcuni spettatori uno dei quali, si rileva dagli atti, fu anche attinto dal calciatore; ciò perché “imboscata”, sinonimo di agguato, è parola che letteralmente significa “insidia a persone cui si vuole far del male appostandosi di nascosto per poi aggredirle”; trattasi quindi di una azione premeditata e quindi dolosa che pare non rilevarsi nel caso in esame. Appare poi alquanto singolare che lo stesso direttore di gara non sia riuscito ad individuare il corpo contundente brandito dall’Alinovi, col quale questi ha poi colpito la sua borsa facendogliela cadere a terra. Un corpo contundente è costituito da un oggetto solido la cui descrizione, anche sommaria, non può mai sfuggire all’occhio di chiunque lo abbia individuato per tale.
Queste considerazioni insinuano ragionevoli dubbi e inducono questo giudicante a rivedere la sanzione inflitta in prime cure attagliandola ai fatti certi emergenti dagli atti, cioè il comportamento reiteratamente ingiurioso e offensivo dell’Alinovi verso l’arbitro a fine gara ed il tentativo di aggressione del medesimo, culminato nell’avergli colpito la borsa facendoglela cadere a terra.
Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come proposto dall’U.S. Don Bosco, la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica del calciatore Franco Alinovi dal 30.6.2011 al 31.12.2010.
Nulla per la tassa reclamo.
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