COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Ges Monza Camp. All. Re
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Ges Monza Camp. All. Reg. Gir. C
Gara Ges Monza/Atletico Civate del 28/02/2010
CU n. 33 del CRL datato 04/03/2010
La società GES MONZA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente DI LAURO Antonio fino al 15.04.2010, lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, il predetto dirigente non avrebbe partecipato attivamente alla “rissa scoppiata al termine della gara”, ma avrebbe cercato di “placare gli animi dei calciatori”.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dei fatti svolta dalla reclamante è destituita di qualsiasi riscontro e non può, pertanto, essere considerata idonea a confutare i fatti descritti nel referto arbitrale, nel quale è chiaramente riportato che il sig. DI LAURO è stato uno degli “elementi più facinorosi” che ha partecipato alla “mischia” accesasi al termine della gara.
Ciò posto, la CD ritiene che la sanzione inflitta sia congrua e proporzionata rispetto al comportamento tenuto dal DI LAURO, così come descritto nel referto di gara, il quale, come è noto, forma piena prova privilegiata nello svolgimento delle gare.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.