COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Olgiate Olona
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Olgiate Olona Camp. Prom. Gir. A
Gara Olgiate Olona/Bustese Calcio del 07.03.2010
CU n. 34 del CRL datato 11/03/2010
La società OLGIATE OLONA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
Daniele CORONA per 2 GARE, chiedendo una riduzione della squalifica al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rilevato che, ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. a) del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede ad eccezione
della impugnazione del Presidente Federale e sono immediatamente esecutive le squalifiche dei calciatori
fino a 2 giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIbILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.