COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Pol. Vimodro

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Pol. Vimodronese Camp. Jun. Prov. Gir. B

Gara Vimodromese/Oratorio S. Giuliano del 20/02/2010

CU n. 30 della delegazione di MILANO datato 25.02.2010

La società VIMODRONESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore

STOYANOV ENCHO NIKOLAEV fino al 30.09.2010, lamentando che il fatto addebitato non era avvenuto

e, comunque, la onerosità della squalifica.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,

rileva: il rapporto del direttore di gara appare chiaro nella descrizione del fatto e non contraddittorio.

Rilevato, pertanto, da Questa Commissione, che il fatto addebitato, pur nella sua gravità, appare sanzionato

con un tempo di squalifica eccessivo rispetto ai criteri adottati dalla Presente Commissione per analoghe

fattispecie.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore STOYANOV ENCHO NIKOLAEV a tutto il 30.08.2010

Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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