COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SPORTING FOLIGNANO avverso sanzioni merito gara
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. SPORTING FOLIGNANO avverso sanzioni merito gara Maltignanese – Sporting Folignano, del 20.2.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 127 del 24.2.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. Sporting Folignano la sanzione dell’ammenda di € 400,00 “per avere a fine gara alcuni propri sostenitori attinto con sputi la divisa dell’arbitro mentre lo stesso faceva rientro negli spogliatoi. In campo avverso.”
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sporting Folignano, chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata, adducendo che, nell’occasione, non vi erano propri sostenitori al seguito della squadra. Pertanto, i fatti andrebbero ascritti alla tifoseria locale.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato di essere stato insultato e minacciato, nel corso dell’incontro, da una decina di sostenitori della squadra ospite, i quali, a fine gara, all’uscita dal campo, lo fecero oggetto di vari sputi, uno o due dei quali lo colpirono.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto.
In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità.
Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa.
Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’A.S.D. Sporting Folignano nei confronti del direttore di gara giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Sporting Folignano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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