COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. PIAN DI PIECA A.S.D. avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S. PIAN DI PIECA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Pian di Pieca – Nuovo Punto, del 20.2.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 44 del 24.2.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Lucarelli Alessio, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un calciatore avversario.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Pian di Pieca A.S.D., contestando, anche avanti questa Commissione, la veridicità del referto arbitrale ed invocando per il proprio tesserato, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti.

  A dire della reclamante, i due calciatori coinvolti, non vennero mai a contatto tra loro né si colpirono reciprocamente come loro erroneamente contestato.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che i due calciatori in questione ebbero una colluttazione fra loro, con scambio anche di pugni, originata dal lancio di uno sputo da parte del Lucarelli verso il Polimanti.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuta provata la condotta ascritta al Lucarelli in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara nell’espletata istruttoria;ritenuto che la stessa - caratterizzata da particolare gravità della condotta violenta, anche per lo sputo che costituisce di per sé un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale - appare indubbiamente e pienamente rientrare nella fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Cgs, con conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, posto che la natura e la valutazione dell’aggressione si basa prima di tutto sulle modalità e sulle caratteristiche soggettive ed oggettive in cui la colpevolezza si è manifestata, ancor prima cioè ed indipendentemente dall’entità delle sue conseguenze;ritenuto, alla luce della richiamata normativa, di poter aderire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.

P.Q.M.

accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Pian di Pieca A.S.D., per l’effetto riducendo a sette giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Lucarelli Alessio.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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