COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTEMILONE CALCIO avverso sanzioni merito

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. MONTEMILONE CALCIO avverso sanzioni merito gara Ediartis Cingulum – Montemilone Calcio, del 27.2.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 46 del 3.3.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Pannelli Pedro, asseritamene tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nel corso della gara in esame.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montemilone Calcio, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a minacciare, con le mani alzate ma senza contatto fisico o comunque assai lieve, il giocatore avversario che lo aveva pesantemente insultato. Uscendo dal campo, adirato per l’accaduto, colpiva con un calcio un secchio e la porta degli spogliatoi, senza tuttavia arrecare danno alcuno.

   Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Pannelli pose in atto la condotta contestatagli nei confronti dell’avversario perché questi lo aveva in precedenza insultato. Dopo l’espulsione, andando verso gli spogliatoi, con gesto di stizza, dava un calcio ad una porta e un altro ad un secchio d’acqua, ma senza provocare danni.

LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuto che la condotta del Pannelli vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.

P.Q.M.

accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Montemilone Calcio e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Pannelli Pedro a due giornate di gara.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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