COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso sanzioni merito ga

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso sanzioni merito gara Verbena – Collemarino, del 26.2.2010 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie D, girone “D” – Com. Uff. n. 52 del 3.3.2010 della Delegazione Provinciale di Ancona.

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 150,00 per il comportamento dei propri sostenitori, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro e per avere danneggiato una sedia.

  Lo stesso Giudicante infliggeva al calciatore Raggetta Christian, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per espressioni blasfeme ed offese al direttore di gara.

  Avverso tali sanzioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Collemarino, lamentandone l’eccessività e chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione. 

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Raggetta, espulso per avere usato un linguaggio blasfemo, alla notifica del provvedimento, cominciò ad insultarlo, reiterando in tale condotta allorché se ne andava verso gli spogliatoi.

  Quanto ai sostenitori, l’arbitro riferiva che gli stessi, una decina circa, lo insultarono reiteratamente, in particolar modo dopo l’espulsione del calciatore della loro squadra.

  LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;considerato che, contrariamente a quanto affermato nella tesi difensiva, risulta che il Raggetta tenne una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro e che per tale comportamento è prevista la sanzione minima edittale di due giornate di squalifica alla quale va aggiunta quella per una giornata a causa dell’espulsione;rilevato pertanto che la sanzione di tre giornate inflitta al ridetto calciatore costituisce il minimo edittale, correttamente applicata dal primo Giudice;ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori;considerato che il 3° comma dell’art. 4 del C.g.s. stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti;ritenuto che appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità, derivandone una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa.

P.Q.M.

sul gravame come innanzi proposto dalla Polisportiva Collemarino, così decide:

-  lo accoglie nella parte inerente la sanzione dell’ammenda applicata alla medesima Società, per l’effetto riducendola ad € 60,00 (sessanta/00);

-  lo respinge nel resto.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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