COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. VERBENA C 5 ANCONA avverso sanzioni merito

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.P.D. VERBENA C 5 ANCONA avverso sanzioni merito gara Verbena – Collemarino, del 26.2.2010 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie D, girone “D” – Com. Uff. n. 52 del 3.3.2010 della Delegazione Provinciale di Ancona.

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Campenni Francesco, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. Verbena C5 Ancona, lamentandone l’eccessività e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. 

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Campenni, espulso per avere usato un linguaggio blasfemo, alla notifica del provvedimento, cominciò ad insultarlo, reiterando in tale condotta allorché se ne andava verso gli spogliatoi.

  LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; considerato che, contrariamente a quanto affermato nella tesi difensiva, risulta che il Campenni tenne una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro e che per tale comportamento è prevista la sanzione minima edittale di due giornate di squalifica alla quale va aggiunta quella per una giornata a causa dell’espulsione;rilevato pertanto che la sanzione di tre giornate inflitta al ridetto calciatore costituisce il minimo edittale, correttamente applicata dal primo Giudice.

P.Q.M.

respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.P.D. Verbena C 5 Ancona ed ordina incamerarsi  la relativa tassa.  

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