COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso sanzioni me

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso sanzioni merito gara Porto d’Ascoli – Unione Piazza Immacolata, del 28.2.2010 - Campionato Provinciale Juniores, girone “F” - Com. Uff. n. 49 del 3.3.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Bachetti Umberto, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive, “per aver minacciato ripetutamente il direttore di gara e per averlo attinto con uno sputo che colpiva i pantaloni dell’arbitro”.

  Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Unione Piazza Immacolata, lamentandone l’eccessività e chiedendone una congrua riduzione.

  A dire della reclamante il proprio tesserato, in buona fede e sempre corretto, si sarebbe limitato a protestare in maniera esagerata nei confronti dell’arbitro, ma senza alcuna intenzione di lederne la professionalità e/o di mancargli di rispetto.

 Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere espulso il Bachetti per minacce nei suoi confronti e per avergli sputato contro due volte, una delle quali lo attingeva ai pantaloncini della divisa. Uscendo dal campo reiterava nelle offese, togliendosi la maglietta e gettandola a terra. Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto.

  In punto di fatto risulta provata la responsabilità del calciatore sanzionato in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro. 

  In particolare, come più volte si è avuto modo di affermare, il gesto dello sputare costituisce di per sé un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale ed ha sul piano dei valori morali ed umani, una notevole potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo.

  Pertanto, le modalità della condotta posta in essere, nell’occasione, dal Bachetti non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa ivi inflitta, alla luce della normativa di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) e d) del Codice di giustizia sportiva.

  Ne deriva un inevitabile inasprimento della sanzione applicata in prime cure al calciatore responsabile.

P.Q.M.

la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Unione Piazza Immacolata ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

Ridetermina la sanzione infliggendo al calciatore Bachetti Umberto la sanzione della squalifica fino al 31 ottobre 2010.

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