COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BATTISTELLI GIANLUCA avverso sanzi

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL CALCIATORE BATTISTELLI GIANLUCA avverso sanzione merito gara Forum Calcetto – Amici del Centro Sportivo, del 26.2.2010 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” – Com. Uff. n. 67 del 3.3.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Battistelli Gianluca, asseritamente tesserato per la Forum Calcetto, la sanzione della squalifica fino al 1° maggio 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, chiedendo, anche avanti questa Commissione, un’equa riduzione della sanzione impugnata.

  Asseriva il reclamante che l’arbitro, al quale, a fine gara, si era rivolto per chiedere spiegazioni sulla sua espulsione, per tutta risposta, cominciò ad inveire contro di lui, dandogli una spinta per allontanarlo, portandogli le mani al collo ed insultandolo. Ammetteva di avere reagito a tale comportamento provocatorio ed intimidatorio, in modo sconsiderato e assolutamente deprecabile colpendo in modo lieve il direttore di gara.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Battistelli, espulso durante la gara per un fallo di gioco su un avversario, al termine dell’incontro gli si avvicinò e dopo un breve alterco lo colpì con una scarpa che aveva in mano sulla fronte, provocandogli gonfiore ed un segno evidente. A causa del persistente dolore, la sera stessa, si doveva recare presso il locale nosocomio per le cure del caso.

 

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro ed il reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuto il Battistelli responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara nell’espletata istruttoria;ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Battistelli nei confronti del direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata.

P. Q. M.

respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Battistelli Gianluca ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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