COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. PICCHIO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S. PICCHIO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Sant’Elpidio a Mare - Picchio C 5, del 5.3.2010 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 136 del 10.3.2010.

  Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche ha inflitto ai calciatori Angelini Achille e Chiappini Massimo, entrambi asseritamene tesserati per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara ciascuno “per aver partecipato a fine gara ad una rissa accesasi in campo tra i componenti le due squadre distinguendosi per aggressività”.

  Avverso tali decisioni ha interposto rituale reclamo l’A.S. Picchio Calcio a 5, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute, comunque, eccessive.

  Deduceva la reclamante che i propri tesserati sanzionati non avrebbero preso parte alla rissa, ma sarebbero intervenuti al solo fine di dirimerla, dividendo i contendenti e prodigandosi per riportare la calma.

  Sentito a chiarimenti l’arbitro ha precisato che i due calciatori Angelini e Chiappini parteciparono attivamente alla rissa accesasi tra i tesserati al termine della gara ed erano tra quelli che picchiavano di più.

LA COMMISSIONE

-  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

-  ascoltati l’arbitro e la reclamante;

-  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

-  ritenuta provata la responsabilità dei calciatori Angelini e Chiappini in ordine alle violazioni loro ascritte, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione delle squalifiche, delle quali pertanto deve essere data conferma.

P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Picchio Calcio a 5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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